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Cartella di pagamento e Atto di Pignoramento di crediti presso terzi – Vizi della notifica a mezzo PEC ed inesistenza giuridica del documento informatico

Pubblicato il 1 aprile 2020

Vizi della notifica a mezzo PEC

La notifica della cartella di pagamento è nulla se effettuata tramite indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi IPA, Reginde e Inipec. In materia di notificazione a mezzo PEC, l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 e l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, stabiliscono che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del medesimo decreto, ossia IPA, Reginde e Inipec.

La giurisprudenza di merito ha confermato la nullità della notifica effettuata da PEC non risultante da tali registri pubblici, come affermato nelle sentenze C.T.P. Perugia n. 379/2019, C.T.P. Taranto n. 401/2019 e C.T.P. Roma n. 601/2020. Analogamente, la Corte di Cassazione, sentenza n. 17346/2019, ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento è viziata e insanabile quando il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 53/94.

Verifica del documento informatico

La cartella di pagamento in formato digitale deve rispettare i requisiti previsti dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). In particolare, l'art. 20, comma 1-bis stabilisce che il documento informatico deve essere sottoscritto con firma digitale, unico strumento idoneo a garantire sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità al soggetto emittente.

Tuttavia, la sola firma digitale non è sufficiente a conferire valore probatorio alla cartella di pagamento qualora venga contestata dal contribuente. È necessario che il documento sia accompagnato da attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale autorizzato, secondo quanto previsto dall'art. 23 del CAD, il quale stabilisce che le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale solo se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale.

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 1974 del 26.01.2018, ha ribadito che l'agente della riscossione non può attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, trattandosi di documenti provenienti dall'ufficiale postale; l'autenticazione della copia può essere effettuata esclusivamente dal pubblico ufficiale che ha emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale.

Inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento

L'atto di pignoramento di crediti presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73 può risultare giuridicamente inesistente se sottoscritto con firma digitale il cui certificato qualificato prevede un limite di valore inferiore rispetto all'importo indicato nell'atto notificato.

Tale limitazione è prevista per gli atti della pubblica amministrazione dagli artt. 24, comma 4, e 28, comma 3, lett. c) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Quando l'importo del pignoramento supera il limite indicato nel certificato della firma digitale utilizzata per la sottoscrizione, si determina la nullità della sottoscrizione e la conseguente inesistenza giuridica dell'atto.

In tali casi, la verifica del certificato qualificato della firma digitale consente di accertare documentalmente che il limite di valore indicato nel certificato è inferiore all'importo riportato nell'atto di pignoramento di crediti presso terzi, con conseguente nullità insanabile dell'atto per difetto di valida sottoscrizione.