Contenzioso Tributario

Società cessate, ex soci, accertamento società ed ex soci ristretta base sociale, debiti tributari

Pubblicato il 12 marzo 2026

Società cessate, ex soci, accertamento società ed ex soci ristretta base sociale, debiti tributari

Società cessate, ex soci, accertamento società ed ex soci ristretta base sociale debiti tributari, a seguito di notifica di avvisi di accertamento derivanti effettuati col “ criterio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, nelle società a ristretta base sociale”. Non più tardi di un anno fa, circa, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 3625 depositata il 12 febbraio 2025 , in materia di società cessate e responsabilità patrimoniali degli ex soci aveva, finalmente, statuiva i seguenti principi di diritto:

  • Gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, ma non possono essere considerati, automaticamente, responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme, effettivamente, percepite;
  • Il suddetto presupposto deve essere provato, espressamente, dall’A.F., mediante la notificazione, agli ex soci, di un, apposito, avviso di accertamento, ex artt. 36, D.P.R. n. 602/73 ed art 60 D.P.R. 600/73, senza che questi possano essere coinvolti, automaticamente, nel processo relativo alla società estinta.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 3474 depositata il 17 febbraio 2026 è intervenuta, in materia di accertamento di maggiori ricavi e di utili extracontabili, attribuiti, presuntivamente, ai soci di società cessata.

Ebbene, con la predetta Ordinanza si profila, un ulteriore motivo di fortissima criticità e pericolosità, a carico degli ex soci, laddove l’avviso di accertamento notificato alla società cessata ed ai, predetti, ex soci, promani da avvisi di accertamento, la cui fonte di innesco, utilizzi il “ criterio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale”.

In concreto l’ex socio, “ dovrà provare ” che gli utili non dichiarati non siano stati incassati dagli ex soci e siano nella disponibilità della società, con inevitabili ed immaginabili conseguenze per quanto riguarda la responsabilità patrimoniali degli ex soci all’indomani della cessazione della società.

A riguardo la citata Ordinanza, così, recita:

3.6. Si è quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, che "a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito". Che si tratti di una successione "sui generis" lo si evince, " a tacer d'altro", dal fatto che l'ex socio, a differenza dell'erede di persona fisica, risponderà comunque, in quanto tale, del debito societario, non potendovi rinunciare, ancorché nel già indicato limite che, però, non incide sulla sua legittimazione processuale ma, al più, sull' interesse ad agire dei creditori sociali. "Interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi".

3.7. "Tanto premesso, sulla questione della legittimazione degli ex-soci destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso di specie, in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci "essendo palese che l'assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36" (così, Cass. 17 dicembre 2020, n. 28955; Cass. 20 giugno 2019 n. 16546 (in motivazione, p. 3.8); Cass. 14 dicembre 2020 n. 27791 (in motivazione, p. 5.2)). L'Agenzia delle Entrate, pertanto, era legittimata ad emettere l'avviso di accertamento impugnato nei confronti dei soci della Ireland Srl, quali successori della stessa società, sul presupposto dell'avvenuta distrazione di somme in favore degli stessi soci e della ritenuta non veridicità del bilancio finale di liquidazione, così come ritenuto dalla corte regionale" (così, condivisibilmente, in Cass. 22692/2023 citata).