Contenzioso

Prescrizione cartella di pagamento, estratto di ruolo – Impugnazione e accertamento della prescrizione del credito

Pubblicato il 1 marzo 2020

L'estratto di ruolo e la scoperta della cartella

Sovente si verifica che il contribuente si rechi presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione per depositare un'istanza di rateazione, ovvero voglia verificare la regolarità della sua posizione fiscale, ovvero decida di presentare una richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione dei ruoli), e in quella occasione, mediante la consegna dell'estratto di ruolo, scopra di essere stato destinatario, suo malgrado, negli anni addietro, della notifica di una cartella di pagamento, della quale, sino a quel momento, non aveva avuto alcuna notizia.

La decorrenza del termine prescrizionale

A questo punto, il contribuente dovrà individuare la corretta decorrenza del termine prescrizionale, avuto riguardo sia alla natura del credito riportato nella cartella, sia alla data di notifica della stessa, sia alla data di esecutività del ruolo, sia alla eventuale notifica di atti interruttivi della prescrizione (avviso di intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria, ecc.) da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'ordinanza della Cassazione n. 3990/2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3990 del 18.02.2020, ha ribadito un principio già introdotto con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015, in materia di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Il principio dell'autonoma impugnabilità

La Suprema Corte, in quella sede, ha affermato:

"Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione."

La Corte ha anche chiarito due importanti principi in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo:

  • Non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima.

  • L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo, è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica.

L'accertamento della prescrizione dopo la notifica

Ma cosa accade laddove la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata?

La Suprema Corte, nella citata ordinanza, ha chiarito un importante principio di diritto: è ammissibile l'impugnazione del ruolo per far accertare la prescrizione del credito, anche nei casi in cui la cartella di pagamento risulti ritualmente notificata.

"Ritiene questa Corte, nel solco dell'arresto delle Sezioni Unite, che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella."

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez. V 418/2018, Cass. sez. VI 2301/2018, Cass. civ. sez. VI n. 29179/2017, n. 29177/2017, n. 29174/2017, n. 24932/2017.

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