L'estratto di ruolo e la scoperta della cartella
Sovente accade che il contribuente si rechi presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione per presentare un'istanza di rateazione, verificare la propria posizione fiscale oppure richiedere una definizione agevolata dei carichi pendenti. In tale occasione, mediante la consegna dell'estratto di ruolo, può emergere l'esistenza di una cartella di pagamento notificata negli anni precedenti, della quale il contribuente non aveva mai avuto conoscenza.
L'estratto di ruolo consente quindi di venire a conoscenza dell'esistenza di pretese fiscali già iscritte a ruolo, rendendo possibile la verifica della regolarità della notifica e della legittimità della pretesa.
La decorrenza del termine prescrizionale
Una volta individuata l'esistenza della cartella, il contribuente deve verificare la decorrenza del termine di prescrizione. Tale valutazione richiede di considerare diversi elementi:
la natura del credito indicato nella cartella; la data di notifica della cartella stessa; la data di esecutività del ruolo; l'eventuale notifica di atti interruttivi della prescrizione, come l'avviso di intimazione di pagamento o il preavviso di iscrizione ipotecaria, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'ordinanza della Cassazione n. 3990/2020
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3990 del 18.02.2020, ha ribadito un principio già affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015 in tema di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tale orientamento giurisprudenziale riconosce al contribuente strumenti di tutela anche quando venga a conoscenza della cartella soltanto tramite l'estratto di ruolo.
Il principio dell'autonoma impugnabilità
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione."
La Corte ha inoltre chiarito due ulteriori principi:
l'ultima parte dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 non impedisce tale impugnazione, poiché una lettura costituzionalmente orientata consente di far valere l'invalidità dell'atto anche prima della notifica dell'atto successivo;
l'impugnazione della cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo è ammissibile anche senza notificazione della stessa, purché il contribuente deduca di non averne avuto conoscenza in precedenza a causa di un vizio di notifica.
L'accertamento della prescrizione dopo la notifica
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'impugnazione del ruolo è ammissibile anche quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata.
In tali casi è possibile promuovere un'azione diretta all'accertamento della prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella.
Secondo la Suprema Corte: "Deve essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella."
Tra i precedenti giurisprudenziali richiamati: Cass. sez. V n. 418/2018, Cass. sez. VI n. 2301/2018, Cass. civ. sez. VI n. 29179/2017, n. 29177/2017, n. 29174/2017, n. 24932/2017.