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Cartella di pagamento e Atto di Pignoramento di crediti presso terzi – Vizi della notifica a mezzo PEC ed inesistenza giuridica del documento informatico

Pubblicato il 1 aprile 2020

Vizi della notifica a mezzo PEC

Notifica nulla se la cartella di pagamento è stata effettuata con indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi "IPA", "Reginde", "Inipec".

In tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 e l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, recita testualmente: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec".

Si invita a prestare molta attenzione all'indirizzo PEC dal quale viene notificata la cartella di pagamento, atteso che nel caso sopra descritto, la cartella di pagamento è affetta da nullità, come già appurato dalla giurisprudenza di merito (C.T.P. di Perugia, sentenza 379/2019, C.T.P. di Taranto, sentenza 401/2019 e C.T.P. di Roma 601/2020).

D'altronde la Corte di Cassazione con sentenza n. 17346/2019 aveva già chiarito che la notifica della cartella di pagamento è viziata e insanabile, se il notificante utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, a mente dell'art. 3-bis, Legge n. 53/94.

Verifica del documento informatico

Cartella di pagamento e documento informatico: verifica del rispetto degli articoli 20 comma 1-bis e 23 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD)

L'articolo 20 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) individua, quale requisito fondamentale del documento informatico, l'apposizione della sottoscrizione con firma digitale, atteso che è l'unico strumento in condizione di assicurare i requisiti di sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità al soggetto emittente.

La sola firma digitale, però, in caso di contestazione del ricorrente, non è sufficiente ad attribuire valore probatorio alla cartella di pagamento, atteso che non vi è garanzia che il documento depositato risulti conforme a quello che è stato effettivamente notificato al contribuente. La firma deve essere accompagnata dalla attestazione di conformità, resa da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nel rispetto del disposto dell'art. 23 del CAD, che recita: "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

A riguardo, come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione, ordinanza n. 1974 del 26.01.2018, ha statuito che: … "l'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale" …

Inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento

Atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 – inesistenza giuridica per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

In molteplici fattispecie, è stato possibile verificare che l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72-bis D.P.R. 602/73, notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato sottoscritto con firma digitale il cui certificato qualificato, rilasciato al soggetto sottoscrittore, riportava un limite di valore inferiore rispetto all'importo riportato nel pignoramento notificato.

Detta limitazione di valore, espressamente prevista per gli atti della P.A. a mente dell'art. 24 comma 4 e dell'art. 28, comma 3, lettera "c", del vigente Codice dell'Amministrazione Digitale, ne determina l'inesistenza giuridica e la nullità della sottoscrizione per il pignoramento che eccede tale limite di valore.

Nel caso di specie, risulta di immediata e documentata evidenza che il certificato qualificato della firma digitale riporta un importo con limite di valore inferiore all'importo indicato nell'atto di pignoramento di crediti presso terzi, cagionando la nullità insanabile dell'atto in questione per difetto di valida sottoscrizione.

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