La sentenza della C.T.P. di Roma
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 2799 del 28 febbraio 2020, ha ribadito la inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, spedita da un indirizzo PEC irrituale, ovvero "[email protected]", non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Il fondamento normativo
Risulta confermato il ragionamento in punto di diritto: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec", come statuito in tema di notifica a mezzo PEC dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73 e dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
Il precedente della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17346/2019, aveva già chiarito che la notifica della cartella di pagamento è viziata e insanabile, se il notificante utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, a mente dell'art. 3-bis, Legge n. 53/94.
La motivazione della sentenza
A riguardo, i giudici di prime cure così recitano:
"L'eccezione sollevata dalla ricorrente, contrariamente all'assunto dell'Ufficio è fondata perché, come risulta dalla copia della notifica prodotta dalla parte, essa notifica è stata spedita da un indirizzo PEC non riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione presente nell'elenco ufficiale 'IPA' (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia [email protected], bensì un irrituale ed ignoto indirizzo. La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l'Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate Riscossione. In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli."