1. La sentenza della C.T.P. di Roma
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 2799 del 28 febbraio 2020, ha ribadito l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento inviata da un indirizzo PEC irrituale, "[email protected]", non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
2. Il fondamento normativo
Ai sensi degli articoli 4 e 16, comma 12 del decreto di riferimento, i pubblici elenchi validi per notifiche PEC includono "IPA", "Reginde", "Inipec", come stabilito dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73 e dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
3. Il precedente della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17346/2019, ha chiarito che la notifica della cartella è viziata e insanabile se la PEC utilizzata non risulta dai pubblici elenchi, ai sensi dell'art. 3-bis, Legge n. 53/94.
4. La motivazione della sentenza
I giudici affermano: la notifica prodotta dalla parte è stata inviata da un PEC non riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione e non presente in IPA. La notifica è insanabilmente nulla. L'atto trasmesso da indirizzo differente dal registro pubblico viola la normativa e gli atti impugnati sono nulli.