In tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della L. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del DLgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie
Applicazione della Legge 228/2012
In altri termini è possibile utilizzare la legge in questione, comma 538, lettera f) della Legge 228 del 2012, esclusivamente, per i motivi, tassativamente elencati, al solo scopo di intervenire nei casi di errata comunicazione tra Ente Impositore (creditore) ed Agenzia delle entrate Riscossione.
Limiti e conseguenze
In parole povere: non è più possibile utilizzare la predetta legge 228/2012 e la relativa istanza, per eccepire, altri, fondamentali motivi quali la decadenza/prescrizione, del ruolo esattoriale, come avveniva, invece prima della predetta modifica, lasciando, di conseguenza, esposto il contribuente ad ogni tipo di vessazione derivanti dalla notifica di atti dell’esecuzione cartelle di pagamento/intimazioni di pagamento/atti di pignoramento di crediti presso terzi ex art 72 bis, oramai non più azionabili per intervenuta decadenza/prescrizione dei relativi crediti ai quali si riferiscono.