News

Dilazione dei ruoli – Come mettere in sicurezza l'azienda da azioni esecutive del Concessionario della Riscossione

Pubblicato il 1 dicembre 2019

La cartella di pagamento: obblighi e conseguenze

La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute e l'invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell'esecuzione forzata. Sono inoltre indicate le istruzioni sulle modalità di pagamento, le modalità per richiedere la rateazione, le modalità per proporre ricorso e il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notifica della cartella.

In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica, gli oneri di riscossione dovuti all'agente della riscossione nella misura piena e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato o ritardato pagamento della cartella.

Le azioni cautelari ed esecutive

Decorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l'agente della riscossione può attivare azioni cautelari e conservative e le procedure di riscossione coattiva su tutti i beni del debitore e dei coobbligati.

Tra queste rientrano, ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni.

La dilazione come forma di tutela

Per tutelare il contribuente dalle conseguenze di un'azione esecutiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, finalizzata al recupero coattivo delle somme indicate nell'atto notificato — sia esso una cartella di pagamento, un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo o un pignoramento di crediti presso terzi — risulta opportuno presentare istanza di rateazione.

La richiesta di dilazione consente al contribuente di far valere le proprie ragioni davanti alla Commissione Tributaria o al Tribunale, tenuto conto dei tempi non brevi per la discussione del giudizio e il deposito della sentenza.

La giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3347/2017, ha stabilito che la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza. La rinuncia a contestare le somme richieste dall'agente della riscossione deve infatti essere manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento inequivoco.

Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 14945/2018, secondo cui la presentazione della rateazione non preclude una successiva impugnazione delle cartelle oggetto di dilazione.

La Suprema Corte ha inoltre affermato che costituisce principio generale del diritto tributario che il semplice riconoscimento, esplicito o implicito, dell'obbligo di pagamento di un tributo — contenuto in atti della procedura di accertamento o riscossione, quali denunce, adesioni, pagamenti o domande di rateazione — non preclude la contestazione dell'an debeatur, salvo che non vi sia una chiara rinuncia al diritto di contestare o siano scaduti i termini di impugnazione.

Tale orientamento è stato ribadito con le ordinanze n. 31484 del 3/12/2019 e n. 31486 del 3/12/2019, le quali confermano che la mera dilazione, chiesta e ottenuta, non costituisce riconoscimento del debito delle cartelle.

La dilazione non rappresenta inoltre prova della notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, risultando irrilevante che il contribuente ne abbia avuto conoscenza al di fuori della prescritta notifica, poiché quest'ultima costituisce presupposto per l'instaurazione di un corretto contraddittorio.