Il Decreto Liquidità in sintesi
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto Decreto Liquidità) ha introdotto nuove misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19. Il provvedimento si aggiunge ai precedenti interventi governativi con l'obiettivo di garantire liquidità al sistema produttivo italiano.
Garanzie SACE e Fondo PMI
Le misure si articolano su due canali principali per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari:
- SACE S.p.A. – per le imprese con fatturato superiore a 1,5 milioni di euro e per quelle di dimensione media e grande. La garanzia può coprire fino al 90% del finanziamento, con durata massima di 6 anni e importo non superiore al 25% del fatturato 2019.
- Fondo di Garanzia per le PMI – per le piccole e micro imprese e per i professionisti. La garanzia è concessa a titolo gratuito, per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa.
Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro e per i professionisti, è previsto un finanziamento fino a 25.000 euro, coperto al 100% dal Fondo, senza alcuna valutazione del merito creditizio.
Le condizioni di accesso
L'impresa beneficiaria si impegna a:
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- non distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie nel corso del 2020;
- destinare il finanziamento a sostegno di spese per il personale, investimenti o capitale circolante in Italia.
Sospensione degli adempimenti fiscali
Il Decreto prevede inoltre la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Misure in materia societaria
In materia societaria, il Decreto ha previsto la disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal Codice civile per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
È stata inoltre prorogata la possibilità di convocare le assemblee con modalità telematiche e di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, anche in deroga alle previsioni statutarie.
Il Decreto ha, infine, sospeso i termini previsti per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, estendendo a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria.