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Contributo a fondo perduto – Provvedimento Agenzia delle Entrate: modalità operative, requisiti e termini

Pubblicato il 16 giugno 2020

Introduzione

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Decreto "Rilancio") ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto: una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

Il contributo spetta ai titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. Le modalità operative sono state definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, prot. 0230439/2020.

A chi spetta

Il contributo può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita IVA. Il decreto ha stabilito i seguenti requisiti:

Primo requisito: ricavi e compensi

Conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Secondo requisito: diminuzione del fatturato

Per ottenere l'erogazione del contributo è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

  2. inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019;

  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

A chi non spetta

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;

  • soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020 (con eccezione degli eredi);

  • enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;

  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse previdenziali);

  • soggetti che hanno diritto alle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020 ("Cura Italia").

Misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019:

  • 20% se i ricavi/compensi 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;

  • 15% se i ricavi/compensi 2019 superano 400.000 euro ma non 1.000.000 di euro;

  • 10% se i ricavi/compensi 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 5.000.000 di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.