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Garanzie procedimentali e processuali del contribuente – Violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE, abuso del processo, condanna Ufficio ex art. 96 c.p.c.

Pubblicato il 1 ottobre 2019

Il diritto al contraddittorio preventivo

Il contribuente ha il diritto di essere sentito preventivamente alla emissione dell’accertamento, al fine di esporre il proprio punto di vista e documentare le proprie ragioni. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato per tabulas la correttezza delle proprie motivazioni mediante copiosa documentazione contabile, fiscale ed extracontabile, oltre ad aver argomentato le proprie ragioni sia in sede di accertamento con adesione sia nel ricorso di primo grado.

La pronuncia della C.T.P. di Roma

I giudici di prime cure hanno rilevato la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con conseguente invalidità dell’atto, trattandosi di materia IVA soggetta alla diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea. La violazione comporta l’invalidità dell’atto anche considerando che il contribuente ha assolto l’onere di indicare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, dimostrando che tali ragioni non erano puramente pretestuose.

Violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali UE

Il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria configura non solo la violazione dell’obbligo di contraddittorio, ma anche la lesione del principio di correttezza e buona fede e del principio di lealtà processuale, integrando una violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Condanna dell’Ufficio ex art. 96 c.p.c.

I giudici hanno inoltre evidenziato che l’Ufficio, a fronte della documentazione prodotta e della comunicazione di Lottomatica, invece di richiedere chiarimenti alla società per verificare la fondatezza della pretesa tributaria, ha preferito proseguire l’azione giudiziaria anche in relazione a recuperi palesemente infondati.

Tale condotta è stata ritenuta censurabile ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., disposizione che consente la condanna per abuso del processo anche in assenza della prova del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile come azione o resistenza pretestuosa in giudizio. Il principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 21943/2018.

Decisione resa con sentenza della C.T.P. di Roma n. 10698/19, depositata il 18 luglio 2019.