La sentenza della C.T.P. di Napoli
La Commissione Tributaria di Napoli (sentenza n. 5235/2020 dell'8 luglio 2020) ha depositato una sentenza che ribadisce la nullità della cartella di pagamento notificata da un indirizzo PEC non riportato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti e l'Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Il quadro normativo
La notifica della cartella di pagamento deve avvenire in ossequio dell'art. 26 del DPR 602/73, norma che rinvia all'art. 60 del DPR 600/73. In base al secondo comma dell'art. 26, così come modificato dal D.Lgs. 159/2015 e dal D.L. 193/2016, la cartella deve essere notificata all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi previsti per legge.
L'Ente pubblico di Riscossione deve notificare la cartella di pagamento a mezzo PEC in ossequio alla seguente normativa:
Art. 3-bis della L. 53/94 – dispone la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi";
Art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD) – istituisce il pubblico elenco denominato INI-PEC e l'IPA;
D.L. 179/2012, art. 16-ter – prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi l'IPA, il Reginde e l'INI-PEC.
Il precedente della Cassazione
La Suprema Corte, con sentenza n. 17364 del 27 giugno 2019, considera viziata la notifica effettuata con modalità telematiche se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi ai sensi dell'art. 3-bis della L. 53/94.
La motivazione della sentenza
La Corte di Cassazione ha statuito:
"La Legge n. 53 del 1994, art. 3-bis, prevede che 'la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.' L'impugnata sentenza riferisce che l'appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo 'non risultante dai predetti elenchi'. Tutte le considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all'effettuazione 'a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi'."
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