La sentenza della C.T.P. di Napoli
La Commissione Tributaria di Napoli, con sentenza n. 5235/2020 dell'8 luglio 2020, ha ribadito la nullità della cartella di pagamento notificata tramite PEC proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
In particolare, l'indirizzo utilizzato non risultava né nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti né nell'Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Il quadro normativo
La notifica della cartella di pagamento deve avvenire nel rispetto dell'art. 26 del DPR 602/73, norma che rinvia all'art. 60 del DPR 600/73.
Il secondo comma dell'art. 26 DPR 602/73, modificato dal D.Lgs. 159/2015 e dal D.L. 193/2016, stabilisce che la cartella deve essere notificata all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge.
L'ente della riscossione deve quindi effettuare la notifica a mezzo PEC nel rispetto delle seguenti disposizioni:
Art. 3-bis della L. 53/94 – consente la notificazione telematica esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi;
Art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) – istituisce il pubblico elenco denominato INI-PEC e l'IPA;
Art. 16-ter del D.L. 179/2012 – stabilisce che, dal 15 dicembre 2013, ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti, sono considerati pubblici elenchi l'IPA, il Reginde e l'INI-PEC.
Il precedente della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17364 del 27 giugno 2019, ha affermato che la notifica telematica è viziata qualora il notificante utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3-bis della L. 53/94.
La motivazione della sentenza
La Corte ha precisato che la L. 53/1994, art. 3-bis, stabilisce che la notificazione telematica deve essere eseguita mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi. Qualora la notificazione venga effettuata da un indirizzo non presente nei predetti elenchi, la stessa risulta irregolare e priva di effetti giuridici.