Contenzioso

Confermata la inesistenza giuridica della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione, nullo il pignoramento

Pubblicato il 1 luglio 2019

Confermata la inesistenza giuridica della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione, nullo il pignoramento

Com'è noto, l'art. 7 comma 2, lett. a), della legge 212 del 2000, stabilisce, chiaramente, che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e dei Concessionari della Riscossione devono tassativamente indicare il Responsabile del Procedimento, finalizzato alla emissione e alla notifica della cartella di pagamento. A tale disposto normativo, si aggiunge, il comma 2, dell'art. 36 del D.lgs. 29 del 03.02.1993, che prevede, necessariamente, l'indicazione, nella cartella di pagamento, oltre che del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, anche del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento, la cui individuazione, necessita, dell'indicazione del codice fiscale, per come previsto dal D.M. 321/1999 e D.M. 267 del 2014.

Nel caso di specie, è stata confermata, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la inesistenza giuridica della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione, nella fattispecie, per assenza del codice fiscale del responsabile del procedimento, come previsto dal D.M. 321/1999 e dal D.M. 267/2014. È stato altresì dichiarato, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la nullità del pignoramento, ovvero dell'atto dell'esecuzione, effettuato in forza della cartella di pagamento di cui è stata accertata l'inesistenza giuridica.

In merito alla cartella di pagamento

L'obbligo, della indicazione dei dati identificativi del responsabile del procedimento, finalizzato alla emissione e alla notifica della cartella di pagamento, è stato oggetto di un ampio filone giurisprudenziale. In ultima analisi, anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n. 22281 del 15 ottobre 2009, hanno ribadito la doverosità della indicazione dei dati identificativi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento.

A riguardo, la Suprema Corte, con la citata sentenza, così recita … "L'art. 36 del D.Lgs. 29/93, nel testo originario, dispone, al comma due, che "per ciascun procedimento amministrativo, deve essere indicato il dipendente responsabile dell'istruttoria". Le norme sull'indicazione del responsabile del procedimento sono preordinate (anche) alla tutela del contribuente, cui garantiscono la piena e agevole conoscenza dell'iter procedimentale. Tale forma di responsabilizzazione dell'azione della pubblica Amministrazione trova le sue premesse nella legge fondamentale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990); è stata altresì confermata, per ragioni di rango costituzionale (art. 97 Cost.), dal D.Lgs. n. 29 del 1993, nonché dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, norma di principio che - in coerenza con la disciplina generale (oggi confluita nel D.Lgs. n. 165 del 2001) - ha previsto per gli atti delle Amministrazioni finanziarie e dei concessionari della riscossione l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento" …

Del che, le Sezioni Unite, con la citata sentenza, ribadiscono che, … "La legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), esige la indicazione del responsabile del procedimento; ove tale indicazione manchi, la cartella è annullabile (rectius, nulla)" … e, nel caso di specie: … "la nullità della cartella di pagamento non comporta in via automatica la nullità dell'atto consequenziale, adottato dall'Amministrazione finanziaria. Quest'ultimo è a sua volta invalido, ma solo in via derivata, a condizione cioè che il contribuente ne deduca il correlativo vizio, deducendo contestualmente anche l'invalidità dell'atto presupposto" …

La sentenza della S.C., a Sezioni Unite, oltre che confermare la nullità della cartella di pagamento, per difetto di sottoscrizione, riconfermato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. 26053/2015, Cass. 22461/2017, Cass. 12911/2018), introduce un importante principio di diritto, e cioè che si possa chiedere la nullità derivata dell'atto consequenziale (atti dell'esecuzione ovvero intimazione di pagamento, fermo amministrativo, atto di pignoramento di crediti, presso terzi, iscrizione di ipoteca), la cui validità è collegata alla cartella di pagamento della quale ne è stata accertata l'inesistenza giuridica.

In merito all'atto dell'esecuzione consequenziale

(nella fattispecie pignoramento di crediti, presso terzi, ex art. 72 bis del DPR 602/73): Confermata, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la nullità del pignoramento, ovvero dell'atto dell'esecuzione, effettuato in forza della cartella di pagamento, della quale la CTR del Lazio, ne ha confermato l'inesistenza giuridica, il Giudice, nella sentenza, così recita:

  • … "la Cartella di Pagamento è giuridicamente inesistente per la mancata indicazione del codice fiscale del responsabile del procedimento come richiesto dalla normativa vigente" …
  • … "Di conseguenza, con l'inesistenza della cartella di pagamento, l'atto di pignoramento che ne è derivato, è a sua volta nullo" …

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